STATUTO

STATUTO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Articolo 1
Denominazione

1. La società è denominata:

“ Cariplo Iniziative s.r.l. Società Benefit”

(di seguito, la “Società”).

Articolo 2
Oggetto

2.1 La Società è costituita dall’unico socio “Fondazione Cariplo”, fondazione di diritto privato senza scopo di lucro di origine bancaria ai sensi della d.Lgs. 153/99, che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico (di seguito anche la “Fondazione”).
La Società, ai sensi dell’art. 6, co. 1, del d.lgs 153/99, è strumentale alle attività della Fondazione, in linea con le finalità istituzionali della Fondazione medesima.
La Società persegue, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376 – 384, una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
In particolare la Società mira a promuovere e favorire la diffusione della cultura e dell’arte, generando la crescita culturale dei cittadini, e a promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo della sostenibilità e delle energie da fonti rinnovabili.
2.2 La Società svolge le seguenti attività:

a) la compravendita, la locazione e l’affitto di beni immobili e di beni culturali e artistici; l’amministrazione e la valorizzazione dei beni immobili e mobili e delle collezioni di proprietà sociale;

b) l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione di un modello di sviluppo economico sostenibile e inclusivo;

c) l’organizzazione, la gestione o il supporto alla realizzazione di congressi, seminari, workshop, manifestazioni, convegni, eventi;

d) l’acquisizione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, solare, eolica, geotermica ed eventuali altre fonti; la realizzazione di iniziative finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili; l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e la successiva gestione di impianti da fonti rinnovabili; la costruzione e la conduzione di centrali elettriche. La società inoltre potrà:

– effettuare la commercializzazione di energia elettrica e di certificati emessi a fronti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
– commercializzare all’ingrosso e al dettaglio apparecchiature e tecnologie elettriche, elettroniche;
– prestare servizi ad enti pubblici e privati.

La Società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e per la valorizzazione del patrimonio, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati.

Sono comunque escluse dall’oggetto sociale le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 3
Sede

3. La Società ha sede in Milano.

Articolo 4
Durata

4. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5
Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni).
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
5.2 Nel rispetto dell’art. 6, co. 1, del d.Lgs 153/99, e salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c..
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell’assemblea.
5.3 La Società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
5.4 La Società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.
La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l’ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6
Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.
6.2 Il domicilio degli amministratori, dell’organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello dagli stessi comunicato alla Società medesima.

Articolo 7
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 La Società, nel rispetto dell’art. 6, co. 1, del d. Lgs 153/99, dovrà essere sempre controllata dalla Fondazione.
Fermo quanto sopra, il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è soggetto alla seguente disciplina.
Per “trasferimento” si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione “trasferimento per atto tra vivi” s’intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all’offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall’arbitratore, come in seguito meglio specificato.
7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi.
I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle partecipazioni, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell’offerta di prelazione.
7.3 Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto dell’esercizio della prelazione loro spettante.
7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente.
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.
In caso di mancato accordo sulla nomina dell’unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.
Nell’effettuare la sua determinazione l’arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.
L’arbitratore determina come ripartire il costo dell’arbitraggio stesso.
7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l’intera partecipazione.
Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all’acquirente indicato nella comunicazione.
Ove, invece, il socio offerente accetti l’esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.
7.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.
7.8 Nell’ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non è legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.
7.9 L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8
Recesso

8. Per le modalità ed i termini dell’esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 9
Amministratori

9.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

  •  da un amministratore unico;
  •  da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

9.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.
9.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 c.c..

Articolo 10
Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

10.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
10.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
10.3 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.
Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 11
Consiglio di amministrazione

11.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
11.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
11.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
11.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 12
Adunanze del consiglio di amministrazione

12.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l’organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea od in Svizzera.
12.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell’organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.
12.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  •  che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  •  che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  •  che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
12.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Articolo 13
Poteri dell’organo amministrativo – Delegati
13.1 Ai sensi dell’art. 1, co. 377 e co. 380, L. 28 dicembre 2015 n. 208, la Società è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel precedente art 2.
13.2 L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della Società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
13.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto c.c..
13.4 Il Consiglio individua, anche al proprio interno, il soggetto o i soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. 2.1 dello Statuto, denominato/i “Responsabile dell’Impatto”.
13.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
13.6 È attribuita alla competenza dell’organo amministrativo la redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla medesima legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell’esercizio successivo.
La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società, qualora esistente.

Articolo 14
Rappresentanza

14.1 L’ amministratore unico ha la rappresentanza della Società.
14.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
14.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
14.4 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 15
Compensi degli amministratori

15.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
15.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l’accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata “di fine rapporto” da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.
15.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 16
Organo di controllo e revisione legale dei conti

16.1 Quando i soci ne ravvisino l’opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.
16.2 La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
16.3 L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
16.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.
16.5 L’organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
16.6 La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, ovvero dall’organo di controllo ove consentito dalla legge.
16.7 Le riunioni dell’organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 17
Decisioni dei soci

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 17.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese da almeno cinque giorni.
17.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
17.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.
17.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18
Assemblea

18.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 18.2 L’assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare e può prevedere l’eventuale seconda convocazione.
18.3 L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea ovvero in Svizzera.
18.4 La deliberazione dell’assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

Articolo 19
Svolgimento dell’assemblea

19.1 L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
19.2 La partecipazione all’assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
19.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
19.4 E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
19.5 Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 20
Quorum

20.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
20.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
20.3 L’introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
20.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 21
Bilancio e utili

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
21.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.
21.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2364 c.c., unitamente alla relazione annuale di cui al precedente articolo 13.6.

Articolo 22
Scioglimento e liquidazione

22.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
22.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
22.3 L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

  •  il numero dei liquidatori;
  •  in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
  •  a chi spetta la rappresentanza della Società;
  •  i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  •  gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.

Articolo 23
Clausola compromissoria

23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la Società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.
23.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l’istanza per la nomina.
23.3 Nel caso in cui l’arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l’incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società.
23.4 L’arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.
23.5 Se per qualsiasi motivo l’arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all’incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.
23.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s’intende integralmente accettato con l’adesione al presente statuto e/o con l’accettazione delle cariche sociali.

Articolo 24
Disposizioni applicabili

24. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, nonché alle disposizioni di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, commi 376 – 384 e successive modificazioni.

Allegato Statuto